IL GEIE e una struttura giuridica ideata dall’Unione europea avendo come riferimento il francese GIE (groupement d’intérêt économique).
Nasce con l’obiettivo di realizzare una cooperazione internazionale tesa ad unire le conoscenze e le risorse di strutture economice di almeno due paesi componenti l’Unione.
Nell obiettivo del normatore europeo questo dovrebbe permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di quanto le loro dimensioni permetterebbero agendo come single player.
Tuttavia il fine del GEIE non è quello di ottenere un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività delle imprese europee che lo costituiscono.
Caratteristica principale di un GEIE è che deve essere costituito da aziende di almeno due paesi componenti l’Unione europea mentre non è permesso ad aziende di paesi terzi di partecipare; inoltre, al momento della costituzione, si può decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE.
Il legislatore europeo lascia notevoli spazi di autonomia alle parti, nella regolamentazione contrattuale di un GEIE. Inoltre, rimette ai legislatori nazionali alcuni aspetti di dettaglio della disciplina (sempre nei limiti dell’attuazione di principi comuni), anche per consentire ai singoli paesi di uniformare questo nuovo tipo di soggetto a quelli già esistenti nelle varie legislazioni interne. Così in alcuni paesi, come la Francia, i GEIE sono stati assimilati a enti nazionali con le medesime caratteristiche (i citati GIE); altrove sono stati istituiti appositamente dei gruppi nazionali di interesse economico.
Nel complesso, anche se la normativa sui GEIE è sostanzialmente uniforme indipendentemente dallo Stato in cui viene registrato, ciascun GEIE è sottoposto alla giurisprudenza del paese in cui è situata la sede che, per questo motivo, deve essere dichiarata nell’atto costitutivo pena l’invalidità della costituzione stessa.